sabato 18 giugno 2011
Conferma in ruolo: per il governo il blocco degli stipendi NON si applica
"Questo Ministero ritiene che i passaggi dei ricercatori e professori associati da non confermati a confermati e dei professori straordinari a ordinari devono essere intesi non come avanzamento di carriera ma, più correttamente, come atti di conferma del suddetto personale nel ruolo già acquisito. Non trattandosi, pertanto, di progressioni di carriera, non trova applicazione, alle suddette conferme in ruolo, la disposizione di cui all'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010 con conseguente efficacia delle stesse sia ai fini giuridici sia ai fini economici con attribuzione del relativo adeguamento stipendiale.
Esclusa l'applicabilità della disposizione di cui all'articolo 9, comma 21, del citato decreto-legge, non osta all'adeguamento stipendiale neanche la disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo che, pur dettando un principio di carattere generale di contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, non trova applicazione al rapporto di impiego dei professori e ricercatori universitari in ragione del diverso regime giuridico a cui è soggetto il suddetto personale e giusta la disposizione speciale di cui al comma 21."
Così Luca Bellotti, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali in risposta ad un'interrogazione presentata da Salvatore Vassallo (PD) e sottoscritta da diversi altri deputati. Il testo completo dell'interrogazione della relativa risposta è consultabile qui.
Le università, che in stragrande maggioranza avevano interpretato restrittivamente la norma, devono ora prendere atto della posizione del governo, il quale però paradossalmente annuncia (vedi risposta del sottosegretario Bellotti) che non intende intervenire formalmente, dal momento che "l'adozione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di una circolare di tipo interpretativo, volta a dettare una determinata applicazione delle disposizioni di legge, si esporrebbe a possibili censure, anche sul piano della legittimità".
Spiegazione che non regge: da un lato i Ministeri non hanno mai esitato a emanare circolari su temi di organizzazione e funzionamento interno delle Università, dall'altro (come ha giustamente rimarcato anche Alberto Pagliarini) il MEF (ministero economia e finanze) o la Funzione pubblica potrebbero emanare non una circolare ma una nota illustrativa sull'applicazione dell'art. 9, commi 1 e 21 della legge 122/2010 o, al limite, un D.M (decreto ministeriale) del MEF che fissi i criteri di applicabilità ai docenti universitari delle predette norme.
C'è da sperare che le Amministrazioni universitarie mostrino sufficiente maturità e responsabilità, nonostante tutto.
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