domenica 26 settembre 2010
Cosa si intende per "esercitazioni"? Alcune considerazioni sui compiti didattici dei Ricercatori universitari
Le esercitazioni sono tra i (pochi) compiti didattici esplicitamente attribuiti dal DPR 382/80 ai ricercatori.
Tradizionalmente (prima del 1999) venivano svolte nelle ore extracurricolari (al di fuori delle ore del corso, ossia al pomeriggio).
Nel nuovo quadro organizzativo della didattica definito dal DM 509/99 e dal DM 270/04 (il 3+2), data l'esigenza di accreditare ogni ora di impegno richiesto allo studente in termini di CFU (1 CFU = 25 ore di lavoro, delle quali almeno il 50% riservato allo studio individuale), le esercitazioni extracurriculari sono state cancellate e tutte le ore spese in aula (o in laboratorio, o in attività di campagna) convertite in moduli curriculari e in corrispondenti CFU.
Nei corsi di laurea dove una parte di "studio guidato" (esercizi) è ritenuta indispensabile all'aspetto formativo, essa è stata semplicemente inglobata nel corso, ossia si è attribuito al corso in questione un numero di CFU corrispondente alla somma delle ore necessarie a svolgere le lezioni frontali e quelle necessarie alle esercitazioni. In tal caso, agli studenti tocca seguire tutte le ore complessivamente previste dal corso (lezioni ed esercitazioni): le esercitazioni sono dunque da considerarsi parte integrante del corso.
Questo chiarisce il senso della mozione CUN del 15/09/10 che sottolinea che non è possibile costringere – esplicitamente o implicitamente – i ricercatori universitari a tempo indeterminato a compiti didattici che esulino da quelli definiti dalle norme come “integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali” (art.32 DPR 382/80) e ribadisce “con forza” l'esigenza ineludibile della corretta individuazione dei compiti didattici aggiuntivi che debbono essere esclusivamente svolti in quelle attività che affiancano le lezioni, al di fuori del monte ore previsto per il corso ufficiale.
Al ricercatore non compete trovarsi in aula (o in laboratorio etc.) durante l'orario ufficiale del corso, né per dare spiegazioni, né per introdurre concetti, né per svolgere esercizi o assistere gli studenti. Tutte queste attività competono al docente titolare del corso, il quale è formalmente e chiaramente indicato nella banca dati OFF.F cui possono accedere studenti e famiglie come previsto dalla norma per garantire i necessari requisiti di trasparenza (DM 544/07).
Come specificato dalla Nota MIUR 9 dicembre 2009, protocollo n.253, tali indicazioni operative sono altresì finalizzate a rendere completo e coerente il quadro informativo delle attività formative anche nei riguardi di una loro eventuale articolazione in moduli e dell'impegno didattico effettivo di ciascun docente sugli stessi.
Il fatto che le esercitazioni curriculari siano considerate attività integrative, e dunque come tali (sottratte ai professori e) attribuite ai ricercatori come carico didattico obbligatorio, è contrario alla lettera e allo spirito della normativa in vigore.
Una lettura congiunta degli atti legislativi e ministeriali dal 1980 a oggi evidenzia la contraddizione irrisolta tra la legge ordinatrice del ruolo dei ricercatori 382/80 e l'organizzazione didattica definita dal 3+2. Se l'attività di didattica integrativa dei ricercatori non è conteggiata nei crediti del corso ufficiale allora gli studenti non sono tenuti a seguirla e essa di fatto non è prevista. La questione merita una riflessione.
Quali sono dunque oggi i compiti dei ricercatori universitari? Una comune re-interpretazione del ruolo del ricercatore è quella di "assistente", ossia una figura che coadiuva i professori nella ricerca scientifica e talora anche nell’attività didattica limitatamente alle esercitazioni (dal dizionario Treccani [vedi nota]).
Il DPR 382/80, trent'anni or sono, elimina la figura dell’assistente dall’ordinamento universitario, trasformando 'ope legis' gli assistenti universitari (come i professori incaricati e i tecnici laureati che abbiano svolto tre anni di attività didattica e scientifica) in professori associati e istituendo una nuova figura, quella del ricercatore, principalmente dedita alla ricerca e solo marginalmente impegnata in compiti didattici detti appunto “integrativi”, nell’accezione sopra riportata, di peso e carattere diverso dai compiti didattici dei professori ma non per questo ad essi subordinati. L'impegno del ricercatore per tali funzioni avrà un limite massimo e non un limite minimo. E' chiaro l'intento riformatore del legislatore, il quale istituisce il ruolo unico del professore universitario (articolato in due fasce), per sanare una situazione resa ingestibile dalla moltitudine di figure che a vario titolo sostengono la didattica, e quello del ricercatore universitario, formalmente libero dagli obblighi didattici.
Le attività didattiche di tipo "assistenziale" sono cancellate. Unicamente ai laboratori dotati di attrezzature scientifiche di particolare complessità, si prevede di assegnare personale tecnico. I tecnici laureati coadiuvano i docenti per il funzionamento del laboratorio, sono direttamente responsabili delle attrezzature scientifiche e didattiche in dotazione e dirigono l'attivita' del personale tecnico assegnato al laboratorio (art. 35 DPR 382/80).
Tra i compiti didattici dei ricercatori dunque non sono previste né parti di corso né assistenza ai docenti in laboratorio o in aula. Le uniche attività "integrative" compatibili col nuovo ordinamento (DM 270/04) sono la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento ed alle connesse attività tutoriali.
Ovviamente i ricercatori possono - volontariamente - svolgere altri compiti didattici, quali cicli di lezioni interne ai corsi attivati e attività di seminario, nonché partecipare alle commissioni d'esame ed essere affidatari di insegnamenti o moduli curriculari (ex art.1 comma 11 L.230/05). Queste attività però non sono né integrative né obbligatorie per il ricercatore.
Giuliana Fiorillo
Ricercatore
Dipartimento di Scienze Fisiche
Università degli Studi di Napoli "Federico II"
Nota: Assistente. Nelle università e istituti superiori, era (fino al D.P.R. 11 luglio 1980, che ha dichiarato a esaurimento questo ruolo, aprendo quello dei professori associati) titolo del personale che coadiuvava i professori nella ricerca scientifica e talora anche nell’attività didattica limitatamente alle esercitazioni: gli a. ordinarî erano nominati a seguito di pubblico concorso per esami e titoli; gli a. incaricati erano nominati su proposta del professore titolare della cattedra, in temporanea sostituzione degli assistenti ordinarî; sino al 1975 erano in servizio anche a. volontarî (senza retribuzione e con compiti di coadiuvazione dell’attività didattica della singola cattedra), a. straordinarî, a. supplenti.
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