giovedì 11 novembre 2010

STATO GIURIDICO O STATO CONFUSIONALE?


Nota inviata dal prof. Alberto Pagliarini, Presidente della Commissione Nazionale Sindacale del CNU, ai Ministri Tremonti, Brunetta, Gelmini, Fazio, alla CRUI, al CUN, ai vertici nazionali delle Associazioni sindacali della docenza CIPUR e USPUR.


La legge 168/89 voluta dall'allora ministro Ruberti, concesse alle università quell'autonomia prevista dall'art. 33 della costituzione, articolo ignorato da tutti i governi e le legislature antecedenti. L'autonomia concessa non fu totale, come sarebbe stato preferibile, ma didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile (art. 6, comma 1). Nell'art. 16, comma 4, punto d) fu espressamente sancito che gli Statuti emanati dalle sedi universitarie, dovevano comunque prevedere "l'osservanza delle norme sullo stato giuridico del personale docente, ricercatore....". Pertanto lo stato giuridico dei docenti universitari, cioè l'insieme delle norme che fissano diritti, doveri, retribuzione e pensionabilità dei docenti, rimanevano escluse dall'autonomia universitaria. Nel corso degli anni è successo che, per effetto di una più o meno malintesa autonomia, le sedi hanno invaso la sfera dello stato giuridico dei docenti, con interpretazioni più o meno forzate di norme dello Stato riguardanti aspetti dello stato giuridico e, in particolare, retributivo e pensionistico. Si è così creata una giungla di diversificati diritti, doveri, aspetti retributivi e pensionistici tali da poter dire che lo "stato giuridico" dei docenti universitari è ormai uno "stato confusionale". Questa nota ha lo scopo di sottoporre all'attenzione dei ministri competenti, della CRUI, del CUN, delle Associazioni sindacali della docenza universitaria e del mondo accademico, la realtà dello "stato confusionale", attraverso la disamina di alcune specifiche questioni, con l'intento che si attuino doverosi interventi mirati a ripristinare quell'uguaglianza dei diritti e dei doveri per docenti aventi lo stesso "status" indipendentemente dalla sede in cui operano. A seguito della legge sull'autonomia il Ministero non può intervenire con "disposizioni emanate con circolari"(art.6, comma 2). Però anche una semplice indicazione di massima su interpretazioni della normativa da parte dell'ufficio Legislativo del MIUR, specie se accompagnata da una raccolta di sentenze della giustizia amministrativa o pareri di altre amministrazioni dello Stato sarebbe probabilmente sufficiente a convincere singoli atenei ad adeguarsi alle procedure ritenute più corrette.

Indice degli argomenti trattati nella nota
- Assegno ad personam (Aap)
- Riconoscimento assegni di ricerca nella ricostruzione di carriera
- Riconoscimento servizio di tecnico laureato - sentenza Consulta n. 191/2008
- Età pensionabile per i professori associati
- Art. 69 del DL 112/88 convertito con legge 133 del 6 giugno 2008
- Art. 9 comma 1 del D.L. 31/5/2010 n. 78
- La retribuzione aggiuntiva dei medici universitari in convenzione con il SSR

Link alla nota in pdf (44,6 kb)

Link al blog del prof. Alberto Pagliarini

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